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Ebiterbo

Ente Bilaterale del Terziario della Città Metropolitana di Bologna

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Statuto

Visto l’articolo 36 e seguenti del Codice Civile,

visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, che prevede la costituzione dell’Ente Bilaterale Territoriale,

visto l’Accordo sulla Governance e sui criteri di funzionamento degli enti, organismi, istituti e fondi bilaterali, previsti dal CCNL sopra citato, sottoscritto in data 10 dicembre 2009 tra CONFCOMMERCIO – Imprese per l’Italia e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL, di seguito denominato “accordo 10 dicembre 2009” è approvato il seguente


STATUTO ENTE BILATERALE TERRITORIALE DEL TERZIARIO DI BOLOGNA


TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Costituzione e natura
1. L’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario Città Metropolitana di Bologna (di seguito denominato Ebiterbo), è costituito dalle Rappresentanze Territoriali delle Organizzazioni Nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori, firmatarie del CCNL per i dipendenti del Terziario della distribuzione e dei servizi (di seguito denominato “CCNL Terziario”), sulla base di quanto stabilito dal vigente art. 22 dello stesso CCNL Terziario stipulato in data 30 luglio 2019.
2. Ebiterbo, ai sensi dell’art. 36 e segg. c.c., ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro.

Art. 2
Sede
1. Ebiterbo ha sede in Bologna, Via Marconi 71.

Art. 3
Scopi e funzioni
1. Ebiterbo è obbligatoriamente tenuto a svolgere le seguenti attività:
a) il monitoraggio dei contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato;
b) la tutela della salute e della dignità della persona;
c) le funzioni previste dal CCNL Terziario, distribuzione e servizi in materia di apprendistato, di adempimenti previsti per i contratti a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali ed in materia di lavoro ripartito;
d) costituisce, al proprio interno, l’Organismo Paritetico Provinciale e l’esercizio delle funzioni previste in materia di sicurezza sul lavoro;
e) riceve le comunicazioni previste dal CCNL Terziario in materia di articolazione dell’orario settimanale (art. 136), in materia di flessibilità dell’orario (art. 137), nonché relativamente alle procedure per la realizzazione dei sistemi di flessibilità plurisettimanali (artt. 138-140);
f) le funzioni di supporto in materia di conciliazione ed arbitrato previste dagli artt. 39, 40 e 42 del CCNL Terziario;
g) la promozione e la gestione, a livello locale, di iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti.
2. Ebiterbo, inoltre, può svolgere le attività facoltativamente previste dall’art. 22 del CCNL Terziario e, previo riconoscimento delle Parti stipulanti, quelle ulteriori indicate nello stesso art. 22 del CCNL Terziario, nei limiti delle risorse disponibili.
3. In ogni caso, Ebiterbo non può prevedere procedure ulteriori o diverse da quelle previste dall’art. 22 del CCNL Terziario per lo svolgimento delle suddette attività, né può svolgere attività che possano costituire duplicazione di quelle effettuate da Fondi Nazionali di Assistenza Sanitaria Integrativa e/o Previdenza Complementare istituiti in forza di previsioni di contrattazione collettiva.


TITOLO II - GLI ASSOCIATI

Art. 4
Associati
1. Sono associati di Ebiterbo le seguenti Rappresentanze Territoriali di cui all’art. 1:
- Confcommercio-Imprese per l’Italia Ascom Area Metropolitana Bolognese;
- la Filcams-CGIL di Bologna;
- la Fisascat-CISL Area Metropolitana Bolognese;
- la Uiltucs- Bologna ed Emilia Romagna.
2. Lo scioglimento, per qualunque causa, del rapporto tra una delle suddette Rappresentanze Territoriali e la corrispondente Organizzazione Nazionale, Parte stipulante del CCNL Terziario, comporta di diritto la perdita dello status di associato di Ebiterbo e l’applicazione delle previsioni di cui al successivo art. 23 del presente Statuto.
3. In nessun caso è consentito il trasferimento dello status di associato e dei relativi diritti.

Art. 5
Beneficiari
I beneficiari delle attività svolte da Ebiterbo sono le imprese e i lavoratori, che abbiano ottemperato ai versamenti contributivi previsti dal CCNL Terziario, nonché, gli associati di cui all’art. 4 e i loro dipendenti.

Art. 6
Presupposti e requisiti per la costituzione dell’EBT e per la prosecuzione dell’attività.
1. EBT, per poter utilmente svolgere le attività ad esso demandate dall’art. 3 del presente Statuto e dal vigente CCNL Terziario, per ogni esercizio finanziario, deve disporre di risorse economiche, derivanti dalle entrate relative alla contribuzione, di importo pari ad almeno € 80.000,00.
2. EBT deve trasmettere all’EBINTER un resoconto annuale contenente l’indicazione delle risorse a disposizione, delle prestazioni e dei servizi offerti per lavoratori ed imprese.
3. EBT, nel caso in cui non disponga delle risorse economiche di cui al superiore comma 1,dovrà sottoporre alle Organizzazioni Nazionali stipulanti il CCNL Terziario, per il tramite di EBINTER, entro il 30 giugno dell’esercizio finanziario successivo a quello in cui si è verificata la carenza delle predette risorse economiche, un progetto di aggregazione con uno o più diversi EBT mediante costituzione di un nuovo EBT, in ogni caso in modo da raggiungere, per ogni esercizio finanziario, una dimensione che consenta di ottenere le risorse di cui allo stesso comma 1 e di utilizzare tali risorse secondo gli obblighi di destinazione di cui al citato art. 19.
4. Il progetto di aggregazione, dovrà:
- essere predisposto dal Consiglio Direttivo di ogni EBT interessato e trasmesso all’EBINTER; - successivamente, previo consenso espresso da parte delle Organizzazioni Nazionali stipulanti il CCNL Terziario, essere approvato dall’Assemblea di ogni EBT interessato.
5. Ebiterbo, nel caso in cui non sia in grado di rispettare gli obblighi di destinazione delle risorse di cui all’art. 19 o comunque al fine di svolgere in modo più efficace le attività ad esso demandate, dovrà sottoporre alle Organizzazioni Nazionali stipulanti il CCNL Terziario, per il tramite di EBINTER, entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto consuntivo, un piano di razionalizzazione per ottimizzare la gestione al fine di adempiere i richiamati obblighi, oppure il progetto di aggregazione di cui ai precedenti commi 3 e 4.
6. Non è ammessa la costituzione di più di un Ente Bilaterale Territoriale per la medesima area territoriale.


TITOLO III - REGOLE DI GOVERNANCE

Art. 7
Composizione Organi Associativi diversi dall’Assemblea
1. I componenti degli Organi associativi di Ebiterbo, diversi dall’Assemblea, sono nominati nel rispetto delle disposizioni dello stesso Statuto, nonché dello Statuto dell’EBINTER, che accettano integralmente.
2. Possono essere designati e nominati alla carica di componente dei suddetti Organi associativi solo quei soggetti dei quali sia stato verificato il possesso dei requisiti di affidabilità, competenza, onorabilità, integrità morale e professionale, come definiti dall’EBINTER, oltre che il possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla legge.
3. I soggetti designati alle cariche associative si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all’uopo necessarie.
4. La perdita dei requisiti di cui al superiore comma 2, in capo al componente di uno degli Organi associativi di Ebiterbo, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta, a cui consegue la designazione di un sostituto da parte della Rappresentanza Territoriale che aveva designato il soggetto decaduto, nonché la nomina di tale sostituto da parte dell’Assemblea, nel corso della prima riunione utile.
5. I componenti degli Organi associativi di Ebiterbo, diversi dall’Assemblea, non possono delegare ad altri le proprie funzioni.

Art. 8
Incompatibilità
1. La carica di componente di un organo di gestione di Ebiterbo (Presidente, Vice Presidente e componente del Consiglio Direttivo) è incompatibile con la sussistenza di incarichi e/o possesso di quote in società che svolgano attività o intrattengano rapporti con Ebiterbo medesimo.
2. Lo svolgimento di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del precedente comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.

Art. 9
Durata
1. Presso Ebiterbo, tutte le cariche associative hanno la durata di 4 esercizi finanziari e permangono sino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio.
2. Il rinnovo dei componenti degli Organi associativi diversi dall’Assemblea deve svolgersi entro i 30 giorni antecedenti alla scadenza delle cariche.
3. L’incarico di componente di un Organo associativo diverso dall’Assemblea cessa, oltre che per scadenza naturale del mandato, anche nei casi di cessazione dell’appartenenza ad una delle Organizzazioni Nazionali stipulanti il CCNL Terziario, di revoca da parte della Rappresentanza Territoriale designante, di decadenza e/o di dimissioni, di perdita dei requisiti di cui all’art. 7, comma 2, del presente Statuto, di sopravvenuta ipotesi di incompatibilità di cui all’art. 8 dello stesso Statuto. In tali casi, si procede alla sostituzione del componente secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 4, dello stesso Statuto.
4. Vengono comunque considerate come ricoperte per l’intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.


TITOLO IV - GLI ORGANI DI EBITERBO

Art. 10
Organi
1. Sono organi di Ebiterbo:
l’Assemblea degli associati;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente;
– il Vice Presidente
– il Collegio dei Revisori dei conti.
2. L’assenza per tre sedute consecutive dall’Organo associativo, diverso dall’Assemblea, determina l’automatica decadenza del componente interessato. In tal caso, si procede alla sostituzione secondo le procedure indicate negli artt. 14, 17 e 18.

Art. 11
Assemblea degli associati
1. L’Assemblea è composta dal legale rappresentante di ciascuno degli associati di cui all’art. 4 del presente Statuto, ovvero da un soggetto di volta in volta delegato dal predetto legale rappresentante.
2. Al fine di garantire il rispetto del principio della pariteticità, al rappresentante della Rappresentanza Territoriale dei Datori di lavoro spetta un numero di voti uguale al numero di voti spettanti complessivamente ai rappresentanti delle Rappresentanze Territoriali dei Lavoratori. Precisamente:
- 3 voti spettano alla Confcommercio-Imprese per l’Italia Ascom Area Metropolitana Bolognese;
- 1 voto spetta alla Filcams-CGIL di Bologna;
- 1 voto spetta alla Fisascat-CISL Area Metropolitana Bolognese;
- 1 voto spetta alla Uiltucs- Bologna ed Emilia Romagna.

Art. 12
Competenze dell’Assemblea dei associati
L’Assemblea:
a) nomina il Presidente ed il Vice Presidente, nonché i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti, designati dalle Rappresentanze Territoriali secondo le procedure rispettivamente previste dagli articoli 14, 17 e 18 del presente Statuto;
b) su proposta del Consiglio Direttivo:
- approva: I) entro il 30 aprile di ogni anno, il rendiconto consuntivo dell’esercizio precedente, la relazione annuale sulla gestione del Consiglio Direttivo, nonché la relazione finanziaria del Collegio dei Revisori dei Conti, che devono essere inviati a EBINTER entro 15 giorni dalla data di approvazione; II) entro il 30 novembre di ogni anno, il budget previsionale relativo al successivo esercizio, contenente la precisa indicazione dei criteri di determinazione dello stesso, la quantificazione dei contributi associativi e le modalità di riscossione degli stessi, che deve essere inviato a EBINTER entro 15 giorni dalla data di approvazione;
- approva il piano di razionalizzazione al fine di ottimizzare la gestione ed i relativi costi, da trasmettere a EBINTER;
c) delibera gli eventuali compensi per i componenti degli Organi associativi nominati o eletti, tenendo conto del principio di razionalizzazione della spesa ed avendo riguardo alle dimensioni di EBT ed alle responsabilità connesse a ciascuna carica;
d) nomina i componenti dell’Organismo Paritetico Provinciale, il quale ha compiti in materia di sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Tale Organismo è composto da sei membri, di cui tre designati dalla Rappresentanza Territoriale dei Datori di lavoro e tre dalle Rappresentanze Territoriali dei Lavoratori;
e) delibera sul proprio scioglimento e nomina i liquidatori, nelle ipotesi previste dal presente Statuto;
f) delibera, con il voto unanime di tutti gli associati aventi diritto, lo scioglimento dell’Ente fuori delle ipotesi previste dal presente Statuto, nonché, su proposta del Consiglio Direttivo, l’approvazione del regolamento sul funzionamento di Ebiterbo, delle modifiche statutarie e regolamentari, che possono essere apportate esclusivamente in esecuzione di accordi intercorsi tra le Parti stipulanti il CCNL Terziario;
g) approva il progetto di aggregazione e delibera sugli atti conseguenti secondo le modalità previste dal precedente art. 6, comma 4.

Art. 13
Assemblea: modalità di convocazione e svolgimento
1. L’Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza, dal Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, almeno due volte l’anno, entro il 30 aprile ed entro il 30 novembre.
2. L’Assemblea è altresì convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, contenente l’indicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno e delle eventuali ragioni di urgenza, dal Collegio dei Revisori dei Conti, dal Consiglio Direttivo, ovvero da uno degli associati. Il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, per lo svolgimento dell’Assemblea entro i successivi 30 giorni.
3. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione dell’Assemblea provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
4. La convocazione dell’Assemblea è fatta per iscritto, mediante avviso, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata, unitamente alla documentazione relativa ai punti all’ordine del giorno, da spedirsi, almeno 10 giorni prima dell’adunanza. Nei casi di urgenza, l’avviso può essere inviato a mezzo telegramma, fax ovvero posta elettronica certificata, almeno tre 3 giorni prima dell’adunanza, con l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno.
5. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno.
6. L’Assemblea è valida quando sono presenti, in persona o per delega, un numero di associati tale da disporre della metà più uno dei voti totali. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti. Nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti.
7. In caso di parità di voti, si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.
8. L’Assemblea nomina il presidente, nel proprio seno, e il segretario. Di ogni Assemblea dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario. In caso di modifiche statutarie è possibile farsi assistere dal notaio, che in tal caso assume le funzioni di segretario. La presenza del notaio è obbligatoria in caso di scioglimento di Ebiterbo.
9. Alle riunioni dell’Assemblea degli associati partecipa, senza diritto di voto, il Collegio dei Revisori dei conti.
10. L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Spetta al Presidente verificare l’esistenza di tali condizioni. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci e saranno considerate valide le delibere già approvate fino al momento della sospensione.

Art. 14
Consiglio Direttivo: composizione
1. Il Consiglio Direttivo è composto da sei componenti, designati dagli associati, dei quali, tre su designazione della Rappresentanza Territoriale dei Datori di lavoro, e tre su designazione delle Rappresentanze Territoriali dei Lavoratori.

Art. 15
Consiglio Direttivo: competenze
1. Il Consiglio Direttivo:
a) predispone, per l’approvazione dell’Assemblea, il progetto di rendiconto consuntivo e la relativa relazione annuale sulla gestione, nonché il progetto di budget previsionale, contenente tra l’altro i criteri di determinazione dello stesso, la quantificazione dei contributi associativi e le modalità per la loro riscossione. Tali documenti vengono tutti redatti sul modello fornito da EBINTER, secondo criteri di trasparenza e leggibilità, nonché in base ad una programmazione strategica e gestionale fondata su un’adeguata analisi economica del territorio di riferimento;
b) propone all’Assemblea il Regolamento dell’Ente, predisposto secondo criteri definiti da EBINTER, nonché eventuali modifiche allo Statuto ed al Regolamento dell’Ente;
c) delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio mobiliare ed immobiliare, sull’accettazione delle eredità e delle donazioni e, in genere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
d) delibera in merito alle iniziative ed alla organizzazione delle attività per il conseguimento degli scopi statutari dell’Ente;
e) assume i provvedimenti relativi al funzionamento dell’Ente;
f) delibera in merito all’assunzione, lo svolgimento e la risoluzione dei rapporti di lavoro del personale di Ebiterbo, determinandone il trattamento economico in coerenza anche con le politiche retributive delle organizzazioni associate, senza possibilità di prevedere compensi o quote retributive aggiuntive, fatti unicamente salvi eventuali incentivi premiali predeterminati in funzione del raggiungimento di specifici risultati, e comunque avendo riguardo agli indirizzi vincolanti indicati dalle Organizzazioni Nazionali stipulanti il CCNL Terziario;
g) delibera in merito agli incarichi professionali da conferire a persone di specifica competenza, sulla base di criteri di selezione oggettivi ed imparziali e secondo principi di professionalità ed economicità, valutando comparativamente almeno tre offerte;
h) vigila sul funzionamento di tutti i servizi, sia tecnici che amministrativi, di Ebiterbo, nonché sulle iniziative promosse, riferendo all’Assemblea;
i) predispone, ove necessario, il piano di razionalizzazione al fine di ottimizzare i costi di gestione, nonché il progetto di aggregazione, da sottoporre, per il tramite dell’EBINTER, alle Organizzazioni Nazionali stipulanti il CCNL Terziario, al fine di ottenerne il consenso;
l) esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto.

Art. 16
Consiglio Direttivo: modalità di convocazione e svolgimento
1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, che lo presiede, tutte le volte che lo ritenga opportuno, e comunque almeno una volta ogni due mesi. È’ inoltre convocato quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, con indicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno, da almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo entro 7 giorni dalla ricezione della richiesta. La riunione dovrà svolgersi entro 10 giorni dalla convocazione.
2. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione del Consiglio provvede il Presidente del Collegio dei Revisore dei Conti, entro i successivi 7 giorni.
3. La convocazione del Consiglio Direttivo è effettuata per iscritto, mediante avviso da inviarsi a ciascun componente, a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, 10 giorni prima della data della riunione. Nei casi di urgenza, la convocazione può avvenire anche a mezzo telegramma o telefax con preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data della riunione.
4. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora, l’ordine del giorno della riunione, nonché copia dei documenti utili in relazione alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
5. Il Consiglio Direttivo è validamente riunito se risulta presente la maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono valide qualora siano assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni relative alle proposte di modifiche statutarie e regolamentari, è richiesto il voto favorevole di tutti i presenti. Non sono ammesse deleghe. Di ogni Consiglio Direttivo dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
6. Ciascun componente del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto. Nelle votazioni, in caso di parità, l’argomento può essere nuovamente esaminato in una ulteriore riunione da fissare entro i successivi 60 giorni.
7. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Spetta al Presidente verificare l’esistenza di tali condizioni. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci e saranno considerate valide le delibere già approvate fino al momento della sospensione.

Art. 17
Presidente e Vice Presidente
1. Il Presidente:
- rappresenta l’Associazione ad ogni effetto di legge e statutario;
- ha potere di firma;
- viene sostituito dal Vice Presidente, in caso di sua assenza od impedimento.
2. Il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati dall’Assemblea dei soci. Possono essere nuovamente nominati per una sola volta, anche non consecutivamente.
3. Il Presidente, in raccordo con il Vice Presidente:
a) sovrintende al funzionamento di Ebiterbo ed esercita tutte le funzioni ad esso demandate dal presente Statuto, dal regolamento e dalla legge;
b) ha la gestione ordinaria di Ebiterbo, provvede all’esecuzione delle deliberazioni degli altri Organi associativi ed al coordinamento delle attività associative;
c) partecipa alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
d) ha la facoltà di agire e resistere in giudizio, in rappresentanza di Ebiterbo, nominando avvocati e procuratori alle liti;
f) in casi straordinari di necessità ed urgenza, esercita, sotto la sua responsabilità, i poteri del Consiglio Direttivo, il quale, nella prima seduta successiva, delibera sull’eventuale ratifica dell’operato del Presidente.
4. Il Presidente, congiuntamente con il Vice Presidente, assume ogni deliberazione in relazione a prelievi, erogazioni e movimenti di fondi.

Art. 18
Collegio dei Revisori dei conti
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti, di cui:
- uno, con funzione di Presidente, scelto tra professionisti iscritti al Registro dei Revisori Legali di cui all’art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i., su designazione della parte datoriale o, congiuntamente, della parte sindacale, che non esprime il Presidente del Consiglio Direttivo;
- uno, designato da Confcommercio- Imprese per l’Italia;
- uno, designato congiuntamente, dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori Filcams; Fisascat e Uiltucs.
2. Valgono, nei confronti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove applicabili, le norme di cui all’articolo 2397 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, di cui all’articolo 2403 e all’articolo 2409-bis del Codice Civile.
3. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei conti è incompatibile con la carica di componente di qualunque altro Organo associativo previsto dal presente Statuto.
4. Il Collegio dei Revisori verifica l’osservanza delle disposizioni del presente Statuto, controlla l’amministrazione di Ebiterbo, accerta la regolare tenuta della contabilità, nonché la corrispondenza dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.
5. Il Collegio dei Revisori redige la relazione finanziaria riferita al progetto di rendiconto consuntivo, depositandola almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione dell’Assemblea indetta per l’approvazione del predetto.
6. I Revisori dei Conti assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.
7. Il Collegio dei Revisori può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Spetta al Presidente verificare l’esistenza di tali condizioni. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci e saranno considerate valide le delibere già approvate fino al momento della sospensione.


TITOLO V - RISORSE E GESTIONE FINANZIARIA DI EBITERBO

Art. 19
Finanziamento di Ebiterbo e destinazione delle risorse economiche
1. Ebiterbo è finanziato dai contributi versati dalle aziende e dai lavoratori, nella misura e con il sistema di riscossione previsti dall’art. 23 21 e seg. del vigente CCNL Terziario. Ebiterbo adotta lo strumento della riscossione centralizzata ad opera di EBINTER, tramite F24, la quota di contribuzione destinata allo stesso EBINTER sarà pari al 10% degli importi riscossi. In assenza di riscossione centralizzata, tale quota di contribuzione sarà pari al 15% degli stessi importi.
2. Ebiterbo dovrà destinare le proprie entrate:
- per almeno il 70%, allo svolgimento delle attività obbligatorie ad esso demandate dall’art. 3 del presente Statuto, in modo da assolvere pienamente i compiti ad esso attribuiti dal CCNL Terziario, in coerenza con l’Accordo interconfederale sulla governance e sui criteri di funzionamento del 19 marzo 2014. Tale percentuale è aumentata fino all’80%, qualora Ebiterbo abbia entrate superiori a quattro volte l’importo minimo indicato all’art. 6, comma 1, del presente Statuto;
- per la restante parte, ai costi di gestione ed ai compensi dei componenti degli Organi associativi.
3. Ebiterbo, qualora, al fine di rispettare gli obblighi di destinazione delle entrate sopra indicati, si rendesse necessario ottimizzare la gestione e i relativi costi, dovrà predisporre il piano di razionalizzazione e/o il progetto di aggregazione di cui all’art. 6, commi 2, 3 e 4, 5 del presente Statuto.

Art. 20
Fondo comune
1. Il Fondo comune di Ebiterbo è costituito da:
a) contributi di cui al precedente art. 19, interessi attivi maturati sugli stessi contributi ed interessi di mora per ritardato versamento dei medesimi contributi, ogni altra forma di autofinanziamento da parte degli associati;
b) proventi vari, quali quelli derivanti da rendite mobiliari, immobiliari e da partecipazioni, nonché i contributi eventualmente concessi da terzi pubblici o privati;
c) oblazioni volontarie, erogazioni, lasciti e donazioni a favore di Ebiterbo, beni ad esso devoluti a qualsiasi titolo, nonché derivanti da attività di raccolta fondi;
d) beni mobili ed immobili e valori che, a qualsiasi titolo, vengano in legittima titolarità di Ebiterbo;
e) somme acquisite al patrimonio a qualsiasi scopo sino a che non siano erogate;
f) ogni provento derivante dall’esercizio delle attività che costituiscono oggetto del presente Statuto.
2. In adesione allo spirito ed alle finalità del CCNL Terziario, il fondo comune è utilizzato esclusivamente per il conseguimento degli scopi di Ebiterbo, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in materia di comunione dei beni.
3. Sia durante la vita dell’Associazione che in caso di suo scioglimento, gli associati non hanno diritto ad ottenere l’attribuzione del patrimonio di Ebiterbo, neanche parziale, ovvero la distribuzione, anche in modo indiretto, di eventuali utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali salvo, che l’attribuzione o distribuzione siano espressamente ed inderogabilmente disposte dalla legge.

Art. 21
Gestione organizzativa e conduzione amministrativa di Ebiterbo
1. Ebiterbo si impegna a garantire, ai beneficiari di cui all’art. 5 del presente Statuto, ad EBINTER, nonché alle Parti stipulanti, la massima trasparenza nella gestione organizzativa e conduzione amministrativa dell’Ente, nonché degli eventuali soggetti dallo stesso partecipati.
2. A tal fine Ebiterbo:
- si impegna a perseguire l’equilibrio della propria gestione economica e finanziaria;
- mette a disposizione dell’EBINTER, su richiesta, in aggiunta al rendiconto consuntivo, alle relazioni annuali ed al budget previsionale di cui all’art. 12, lettera b, del presente Statuto, ogni altro documento contabile o amministrativo idoneo a dimostrare la correttezza e la trasparenza della propria gestione, nonché degli eventuali soggetti dallo stesso partecipati;
- accetta che EBINTER effettui, nelle forme e con gli strumenti ritenuti più opportuni, attività di costante monitoraggio e di acquisizione di dati ed informazioni in relazione alla gestione amministrativa ed economico-finanziaria dell’Ente.

Art. 22
Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario di Ebiterbo ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 23
Scioglimento e liquidazione
1. Costituiscono cause di scioglimento e di messa in liquidazione di Ebiterbo, oltre a quelle previste dalla legge:
a) lo scioglimento, per qualunque causa, del rapporto tra una delle Rappresentanze Territoriali associate ad Ebiterbo e la corrispondente Organizzazione Nazionale, Parte stipulante del CCNL Terziario;
b) la mancanza della disponibilità delle risorse economiche richieste per l’utile svolgimento dell’attività di Ebiterbo, di cui all’art. 6, comma 1, del presente Statuto, qualora, entro il termine di 3 mesi da quando è stato presentato il piano di aggregazione di cui all’art. 6, e in ogni caso entro il 30 settembre, non si addivenga alla aggregazione con altro ente secondo la procedura di cui ai successivi commi 3 e 4, 5 dello stesso art. 6;
c) la mancata approvazione, da parte dell’Assemblea, del budget previsionale e/o del rendiconto consuntivo e/o l’invio di detti documenti ad EBINTER, nei termini di cui all’art. 12, lettera b, del presente Statuto;
d) il mancato rispetto degli obblighi di destinazione delle risorse economiche di cui all’art. 19, comma 2, del presente Statuto con la mancata presentazione del piano di razionalizzazione di cui all’art. 6, comma 5, del presente Statuto o la mancata approvazione di tale piano, ovvero il mancato rispetto degli obiettivi previsti dallo stesso piano;
e) la mancata trasmissione del progetto di aggregazione di cui all’art. 6, commi 3 e 4, 5 del presente Statuto, o la mancata approvazione di tale progetto, ovvero la mancata esecuzione dello stesso progetto.
2. All’avverarsi di una di tale cause, gli associati provvederanno alla nomina di un liquidatore designato di comune accordo, o, in mancanza, designato da EBINTER, il quale devolverà il patrimonio netto risultante dalla chiusura della liquidazione, esclusa in ogni caso qualsiasi attribuzione ai soci:
- al nuovo EBT, che sia stato nelle more costituito da Rappresentanze Territoriali dei Datori di lavoro e dei Lavoratori rispettivamente aderenti ad ognuna delle Parti stipulanti del CCNL Terziario, operante nel medesimo ambito territoriale, ovvero in area maggiore ricomprendente tale ambito territoriale,
- o, qualora tale nuovo EBT non fosse stato ancora costituito, a EBINTER, il quale accantonerà il patrimonio ricevuto per poterlo successivamente destinare al nuovo EBT, a condizione che la costituzione di tale nuovo EBT avvenga entro un anno dalla data di scioglimento.

Art. 24
Disposizioni finali
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dai regolamenti, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia, in particolare quelle applicabili alle Associazioni non riconosciute.
2. L’interpretazione delle norme del presente Statuto, dei regolamenti emanati in forza delle predette norme, nonché delle disposizioni di legge applicabili, in ogni caso, dovrà tenere conto dello spirito, della ratio e delle finalità delle norme del CCNL Terziario, che costituiscono la fonte prioritaria in materia di bilateralità.